Accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti e le informazioni pubblicati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. L'Amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione e del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente. Se il documento è già pubblicato, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..
Come fare
La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo comune di Sardara, Piazza Gramsci n. 1 - 09030 Sardara (SU)
- tramite fax al n. 0709386111.
Alla richiesta, ove non sottoscritta con firma digitale, deve essere allegato un documento d’identità del sottoscrittore.
Il procedimento dell'accesso civico
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso civico, verifica se il Comune di Sardara sia tenuto alla pubblicazione del documento, dell’informazione o di quanto richiesto. Nel caso, trasmette la richiesta al dirigente del settore competente per materia, per la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.sardara.vs.it, che deve avvenire nel termine di 30 giorni.
A seguito dell'avvenuta pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza provvede a darne comunicazione al richiedente, indicandone il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo, mancata risposta o diniego
Qualora il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione ovvero non dia risposta al richiedente, quest’ultimo può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto nel sito istituzionale www.comune.sardara.vs.it e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicandone il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita e non deve essere motivata. Deve essere indirizzata al Responsabile del potere sostitutivo e trasmessa con le medesime modalità sopra indicate.
Tutela dell'accesso civico
Avverso le decisioni o il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione del Comune di Sardara o dalla formazione del silenzio diniego.
Accesso civico semplice
L'Accesso Civico (o Accesso Civico Semplice) sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013, pur avendone l'obbligo.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT):
Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta
- Sede: Piazza Gramsci, 1 - 09030 SARDARA
- Recapito Telefonico: 070.93.45.0203
- Email: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it
Titolare del potere sostitutivo (ex art. 2, co. p-bis, Legge 241/1990 e ss.mm.ii.):
Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta
- Sede: Piazza Gramsci, 1 - 09030 SARDARA
- Recapito Telefonico: 070.93.45.0203
- Email: segretario@comune.sardara.vs.it
Accesso civico generalizzato
L'Accesso generalizzato previsto dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013, comporta il diritto di chiunque di acceder a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
L'istanza va indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Consulta l'organizzazione degli uffici dell'Ente.
Registro degli accessi
L'Amministrazione pubblica gli elenchi delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato), con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione (Linee guida Anac FOIA del. 1309/2016).
Alla data del 31/12/2021 non sono pervenute richieste di accesso.